Pensione insegnanti nel 2023: metodi e soluzioni per anticipare l’assegno mensile

Cosa prevede il sistema previdenziale per gli insegnanti? La pensione anticipata c’è ma a determinate condizioni.

Di recente, il sistema previdenziale italiano ha catalogato il ruolo degli insegnanti nell’ambito delle mansioni usuranti. E, pertanto, latore della possibilità di un’uscita dal mondo del lavoro in orma anticipata.

Scuola pensione insegnanti
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A ogni modo, per chi lavora nel mondo della scuola restano validi alcuni parametri che fissano in modo abbastanza chiaro sia i requisiti che gli strumenti a disposizione per la cessazione del proprio rapporto di lavoro e l’ottenimento del relativo trattamento pensionistico. In primis, va tenuta in considerazione la natura pubblica dell’impiego, quindi la connotazione, in tal senso, degli insegnanti in un quadro regolatore attinente al piano previdenziale previsto dal settore. La riforma della Legge Fornero aveva imposto la pensione di vecchiaia come meccanismo principe (ossia eleggendo il requisito dell’età anagrafica al ruolo maggioritario). Tuttavia, come detto, il nuovo inquadramento del ruolo concede la possibilità dell’anticipo, qualora la combinazione tra età e storia contributiva lo consenta.

A ogni modo, restano immutati alcuni dettagli, comuni a ogni situazione a prescindere dalla propria anzianità contributiva. Il più importante, ad esempio, riguarda il piano temporale: il personale della scuola potrà andare in pensione sfruttando una sola “finestra”, collocata all’1 settembre di ogni anno. Oltrepassato tale termine, il pensionando dovrà attendere la finestra successiva per poter ottenere l’erogazione del proprio trattamento. Per il resto, anche in presenza di una connotazione peculiare tra chi opera come insegnante e chi in altri comparti del personale scolastico, restano alidi i consueti strumenti per l’anticipo della pensione, secondo le più recenti riforme previdenziali.

Insegnanti, opportunità di pensione: il piano previdenziale (anticipo incluso)

La pensione di vecchiaia per gli insegnanti, include anche coloro che, entro il 1995, vantano dei versamenti contributivi. In questo caso, il trattamento sarà liquidato a fronte di un cumulo di almeno 20 anni, fermo restando il requisito anagrafico di 67 anni di età, compiuti (o da compiere) entro il 31.12.2023. Questo, naturalmente, in funzione di un ritiro dall’attività lavorativa fissato all’1 settembre 2023. a ricordato che, per il personale che svolge mansioni gravose, la pensione di vecchiaia maturerà con trent’anni di anzianità contributiva, da maturare entro il 31 agosto 2023. In questo caso, il contribuente dovrà aver compiuto i 66 anni e 7 mesi di età entro il 31 dicembre 2023. Qualora il requisito anagrafico fosse raggiunto già al 31 agosto, scatterebbe il pensionamento d’ufficio).

Per quel che riguarda le forme di anticipo, gli insegnanti potranno beneficiare di un trattamento previdenziale di riferimento qualora, al 31 dicembre 2023, avessero maturato i requisiti contributivi preisti, ossia 41 anni e 10 mesi (donne) o 42 anni e 10 mesi (uomini), senza arrotondamenti. I parametri obbligatori dovranno essere maturati entro il 31 dicembre 2023. Attenzione alla variabile dei lavoratori precoci: per chi avesse almeno 12 mesi di contribuzione versati prima del compimento del diciannovesimo anno di età, sarà alido il requisito ridotto (41 anni di contribuzione). Sarà comunque obbligatoria la certificazione Inps attestante i versamenti effettuati.

Vecchiaia e contribuzione ante 1996

Nel caso in cui la contribuzione versata fosse precedente all’1 gennaio 1996, il personale scolastico potrà accedere alla pensione di vecchiaia a partire dall’1 settembre 2023, nel caso in cui maturasse i requisiti minimi al 31 dicembre 2023. Nello specifico, 67 anni di età e 20 di contribuzione qualora l’importo della pensione non fosse inferiore a 1,5 volte quello dell’Assegno sociale. In tutti gli altri casi, 71 anni e 5 effettivi di contribuzione.

A disposizione degli insegnanti e del restante personale scolastico, la possibilità di un ulteriore strumento di pensione anticipata sulla base del sistema contributivo. In presenza di contribuzione accreditata a partire dall’1 gennaio 1996 e dei requisiti minimi preisti, il contribuente potrà accedere alla pensione anticipata. Essenziale la presenza di 64 anni di età anagrafica con versamenti minimi di 20 anni effettivi e un importo pensionistico complessivo non inferiore a 2,8 volte quello dell’Assegno Sociale

Regime di cumulo

La possibilità del cosiddetto regime di cumulo a fini pensionistici (sempre in orma anticipata) include tra i potenziali beneficiari coloro con contribuzione versata nelle casse dei liberi professionisti. In tal senso, il personale potrà procedere al cumulo senza oneri di quanto già accreditato nelle altre gestioni. In questi casi, il pensionando potrà conseguire i seguenti trattamenti:

  • vecchiaia: 67 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva;
  • anticipata: almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

L’importo della pensione cambierà a seconda delle quote estrapolate dalle varie gestioni. Per i dipendenti pubblici che accedono alla pensione in regime di cumulo, il Trattamento di Fine Servizio sarà liquidato alle medesime condizioni preiste dai requisiti ordinari alidi per la pensione di vecchiaia.

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