Class Action

Le furbizie, i raggiri, le truffe, hanno avuto in questi anni una crescita esponenziale.
Alla base di tutto questo c'è sempre stata la certezza della sostanziale impunità per chi opera in modo scorretto nei confronti dei mercati e dei consumatori. I diritti acquisti sino ad oggi dai consumatori si sono rivelati un bagaglio di strumenti efficaci per la tutela individuale, ma del tutto inefficace rispetto alle piccole e grandi truffe che coinvolgono migliaia di consumatori.
Più volte si è denunciata l’assenza nel sistema giuridico italiano di strumenti processuali facilmente fruibili dal cittadino consumatore, dal 1° gennaio 2009 per i vessati ed umiliati consumatori italiani si apre una nuova era del riscatto collettivo. Con la Finanziaria 2008 è stata introdotta nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria, meglio conosciuta come class action, importata dagli ordinamenti anglosassoni.
L'azione collettiva risarcitoria s'inserisce e completa - seppure con alcune lacune - la tutela dei consumatori, iniziata con l’introduzione del Codice del Consumo, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad uniformare all'interno dell'Unione Europea i livelli di tutela. L’azione collettiva, tuttavia, non tutela solo il consumatore, ma anche tutte quelle imprese che si comportano correttamente sul mercato, perchè è un’azione difensiva non solo rispetto ad illeciti commessi ai danni dei consumatori, ma anche di concorrenza sleale verso le altre imprese.
Chi può agire
Legittimati ad agire sono le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative (di cui all’art. 137 del Codice del Consumo) iscritte nell’apposito albo tenuto presso il ministero delle Attività Produttive, nonché le associazioni ed i comitati adeguatamente rappresentativi, pur in assenza di un previo riconoscimento amministrativo. L’adeguata rappresentatività dovrà essere valutata dal Giudice, sarà quindi la giurisprudenza a creare i criteri di adeguatezza del livello di rappresentatività dell’associazione che propone l’azione. Il singolo sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, potrà comunicare per iscritto la propria adesione all’azione collettiva. A tal proposito, assume notevole importanza la funzione degli studi legali che potranno animare il gruppo dei consumatori allo scopo di avanzare e portare avanti l’azione collettiva, così come accade nei paesi di tradizione anglosassone.
I presupposti
Il presupposto imprescindibile dell'azione collettiva è la contestuale lesione dei diritti di una pluralità di consumatori, mentre l’oggetto dell’azione è l’accertamento del diritto del singolo consumatore al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti.
Ambito di applicazione
L’ambito di applicazione dell’azione collettiva può essere così sinteticamente riassunta:
1) nell’ambito dei contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 Codice Civile
2) atti illeciti extracontrattuali
3) pratiche commerciali scorrette
4) comportamenti anticoncorrenziali
La competenza
La forma collettiva dell’azione modifica la competenza territoriale e per materia del Giudice. La competenza territoriale è modificata in quanto la pluralità dei soggetti interessati rende improcedibile il criterio del foro del consumatore, e pertanto il legislatore ha individuato nel 'tribunale in composizione collegiale del luogo in cui ha sede l’impresa', l’organo territorialmente competente a decidere della controversia. In relazione alla competenza per materia l'azione risarcitoria sottrae la materia alla cognizione del Giudice di Pace.
L'ammissibilità della domanda
Importante sottolineare il filtro giurisdizionale di ammissibilità. Una volta proposta, la domanda può essere dichiarata inammissibile in tre casi: manifesta infondatezza, conflitto di interessi, inesistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela. L’ordinanza con cui viene dichiarata inammissibile la domanda è impugnabile innanzi alla Corte d’Appello. Nel caso in cui venga superato tale filtro, le norme prevedono che si dia una diffusione maggiore possibile all’azione, nei modi che il Giudice riterrà più adeguati, così da invogliare i consumatori ad aderire a tale iniziativa. Il Giudice inoltre in tale fase dà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio. Se accoglie la domanda il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori.
S. Fronterrè
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